Con l’approvazione della Legge di stabilità è ufficiale la proroga al 30 giugno 2013 della possibilità di ricorrere all’autocertificazione. Tale proroga risolve il “buco legislativo” che si era creato tra l’entrata in vigore del decreto sulle procedure standardizzate e la scadenza dell’autocertificazione.
È importante sottolineare che sono escluse dalla possibilità di utilizzare le Procedure Semplificate le aziende che pur avendo fino a 10 lavoratori:
- Sono aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni ( è il decreto che detta le disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente.)
- Presentano rischi particolari (art. 31, comma 6 del DLgs 81/08)
- Sono centrali termoelettriche;
- Hanno impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- Effettuano attività di fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
Le aziende fino a 50 lavoratori, ne sono escluse, oltre alle appartenenti alle tipologie sopra sopraelencate, anche le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto.
rif. Legge Stabilità : Art.: 220. È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.






